domenica 5 luglio 2015

Le etichette per la carne vanno adese alla confezione e i foglietti informativi vanno messi a disposizione dei clienti

Il  regolamento che disciplina l’indicazione dell’origine o della provenienza della carne rappresenta un’esigenza importante dibattuta dai consumatori, sin dalla comparsa  delle varie forme di TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) che colpirono prevalentemente la specie Bovina, con l’epidemia della “mucca pazza”. Il legislatore europeo intervenne allora, introducendo l’indicazione dell’origine della carne fresca bovina in etichetta, senza però estendere tale informazione alle altre specie di carne venduta ai consumatori.
Il Regolamento UE attuale estende l’indicazione obbligatoria per le carni delle specie suine, ovine, caprine e volatili ma esclude le carni di coniglio, le carni trasformate  in salumi e quelle di cavallo:
b) indicazione del luogo di allevamento;
c) indicazione del luogo della macellazione.
La nuova etichettatura prevede: la dicitura “ORIGINE” , seguita dal nome della nazione dove siano avvenute le tre fasi, nel caso in cui l’animale sia nato, allevato e macellato in un unico Paese membro o Paese terzo.
Differente risultano invece le indicazioni stabilite, sia per le specie animali diverse che per le fasi di allevamento e macellazione distinte.
Riguardo all’allevamento, avremo la dicitura “ALLEVATO IN”, seguito da:
SPECIE SUINA
a) se l’animale è stato abbattuto con età superiore ai 6 mesi, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove l’animale è stato allevato negli ultimi 4 mesi;
b) se l’animale è stato abbattuto con età inferiore ai 6 mesi ed un peso maggiore degli 80 kg, verrà indicato il luogo di allevamento dove l’animale ha superato i 30 kg;
c) se l’animale è stato abbattuto con età inferiore ai 6 mesi ed un peso minore degli 80 kg, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove è avvenuto l’intero ciclo d’allevamento;


SPECIE OVINE e CAPRINE
a) se l’animale è stato abbattuto con età superiore ai 6 mesi, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove l’animale è stato allevato nei primi 6 mesi;
b) se l’animale è stato abbattuto con età inferiore ai 6 mesi, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove è avvenuto l’intero ciclo d’allevamento;


SPECIE VOLATILI
a) se l’animale è stato abbattuto con età superiore 1 mese, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove l’animale è stato allevato nel primo mese;
b) se l’animale è stato abbattuto con età inferiore 1 m se, verrà indicato il Paese membro o Paese terzo dove è avvenuto l’intero ciclo d’allevamento.
Riguardo l’indicazione della macellazione, avremo la dicitura “MACELLATO IN” , seguita dal nome del Paese membro o Paese terzo – dove avvenuta.
Di fatto un mezzo regolamento che rende ufficialmente ANONIME le carni di coniglio, quelle suine trasformate in salumi e quelle equine che rappresentano la maggior produzione dell'Italia.


Nessun commento:

Posta un commento