domenica 19 ottobre 2014

Fare Verde Onlus - Nucleo Operativo di Monte San Giovanni Campano - DEFINIZIONE DI BOSCO -

La Regione Lazio ha definito senza ombra di dubbio cosa è un bosco. Con la Legge Regionale del 28 Ottobre 2002 n.39 pubblicata sul BURL della Regione Lazio n.32 S.O. 7 del 20 Novembre 2002 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali - CHIARISCE senza alcun dubbio la definizione di BOSCO.



Art. 4
(Definizione di bosco e delle aree assimilate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all’allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2; 
d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a); 
e) le aree già boscate nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
f) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell’estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:
a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:
1) sono nuclei isolati e di specie di cui all’allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;
2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all’allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;
c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell’aria, del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all’articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);
d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.

4. In accordo con la valenza multifunzionale dei boschi, fatte salve altre disposizioni vigenti, le aree individuate come boschi e/o assimilati tali ai sensi dei commi 1, 2 e 3 , possono continuare a conservare la loro attualità di coltura, oltre che forestale, anche di natura agricola e/o zootecnica. Queste aree possono concorrere al sostegno delle attività aziendali, anche a carattere non forestale, nonché all’acquisizione di contributi pubblici previsti per l’agricoltura, la zootecnica, le foreste ed eventuali altre attività comunque realizzabili in bosco. Tutte le attività realizzate all’interno delle aree boscate devono, comunque, svilupparsi in conformità ai canoni della buona pratica colturale ed alle disposizioni legislative vigenti.

5. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l’effettiva destinazione dell’area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo.

7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell’estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.




Bosco di S. Pudenziana




Sul territorio di Monte San Giovanni Campano quindi come mero esempio ci sono  i boschi siti nella zona ZPS, Pineta della Bagnara, (il bosco che è sul versante Nord Est) Colle S. Marco, il bosco sito nella valle attraversata dal Torrente Amaseno, il bosco che è lungo il fiume Liri, il bosco a S. Pudenziana ecc ecc. 
La raccomandazione è la seguente: Quando si va per legna nei boschi o si va a fare qualche mascalzonata come quando vengono abbandonati i rifiuti bisogna fare attenzione perchè oltre alla legge bisogna rispettare il Regolamento Forestale tanto perchè a nessuno è delegato il diritto di distruggere la Natura.



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