Fare Verde Monte San Giovanni Campano prestissimo chiederà alla Procura della Repubblica di Frosinone di far rispettare il testo unico dell’edilizia.
Si tratta, in questo caso, del divieto di somministrazione delle forniture agli immobili abusivi imposto alle aziende erogatrici di servizi pubblici, che era originariamente previsto dall’art. 15, ultimo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed è stato poi ribadito,in maniera più dettagliata, dall’art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
L’art. 48 del d.P.R. 380\01 attualmente stabilisce che dette aziende non possono somministrare i propri servizi (quali, dunque, energia elettrica, acqua, gas etc.) per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché per quelle in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
Il contratto stipulato è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro.
Chi
non rispetta l'Ambiente, le Leggi dello Stato e della Regione Lazio
non merita nessun rispetto e le "pressioni" che riceve la nostra
Associazione ottengono come risultato esclusivamente maggiore impegno al
contrasto dell'abusivismo edilizio con azioni di intelligence che vanno
oltre qualsiasi immaginazione.Si tratta, in questo caso, del divieto di somministrazione delle forniture agli immobili abusivi imposto alle aziende erogatrici di servizi pubblici, che era originariamente previsto dall’art. 15, ultimo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed è stato poi ribadito,in maniera più dettagliata, dall’art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
L’art. 48 del d.P.R. 380\01 attualmente stabilisce che dette aziende non possono somministrare i propri servizi (quali, dunque, energia elettrica, acqua, gas etc.) per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché per quelle in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
Il contratto stipulato è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro.
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