La Normativa sugli OGM nei mangimi per animali - Bisogna guardare con
attenzione le etichette perchè gli OGM non sono vietati ma disciplinati.
Che cosa sono gli Organismi Geneticamente Modificati ? L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) li definisce così: "Per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo il cui materiale genetico è stato modificato con modalità che non avvengono naturalmente per fecondazione e/o per ricombinazione naturale. Gli OGM possono essere vegetali, animali o microrganismi quali batteri, parassiti e funghi."
Va precisato tuttavia che, anche se attualmente non ci sono colture OGM in Italia (se non a livello sperimentale), non significa che siamo un Paese “OGM free”.
Infatti la gran parte dei mangimi utilizzati negli allevamenti italiani (esclusi gli allevamenti biologici dove ci possono capitare per caso) è prodotta a partire da soia e mais geneticamente modificati importati da Stati Uniti, Canada e America Latina in quanto l'Italia produce solo l'8% della soia di cui necessita.
Il 12 Giugno 2007 il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea ha approvato il nuovo regolamento per i prodotti biologici che AMMETTE una soglia di tolleranza per eventuali contaminazioni OGM fino allo 0,9%, senza l’obbligo di dichiararlo in etichetta, come già previsto dal 2003 per i prodotti convenzionali.
Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2009. Gli alimenti biologici possono dunque continuare ad essere etichettati come tali anche se contaminati (max 0,9%) da materiale transgenico. Per mangimi geneticamente modificati si intendono mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM.
La normativa di riferimento del settore è rappresentata principalmente dai due regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004. Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi, definisce fra l’altro la procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di un OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM. Il regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
Come è noto, i mangimi OGM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione.
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi OGM, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono, sono costituiti, o sono prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. Il Regolamento (UE) N. 619/2011 stabilisce inoltre un limite tecnico dello 0,1% per la presenza di OGM per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Infine i mangimi OGM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.
Purtroppo in Italia come in Europa sulle etichette dei prodotti eduli di derivazione animale non si trova scritto: Proveniente da animali allevati con OGM perchè la normativa lo permette. Un vuoto legislativo che potrebbe essere colmato da un semplice Decreto Ministeriale tanto per permettere le scelte consapevoli al Consumatore.
Che cosa sono gli Organismi Geneticamente Modificati ? L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) li definisce così: "Per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo il cui materiale genetico è stato modificato con modalità che non avvengono naturalmente per fecondazione e/o per ricombinazione naturale. Gli OGM possono essere vegetali, animali o microrganismi quali batteri, parassiti e funghi."
Va precisato tuttavia che, anche se attualmente non ci sono colture OGM in Italia (se non a livello sperimentale), non significa che siamo un Paese “OGM free”.
Infatti la gran parte dei mangimi utilizzati negli allevamenti italiani (esclusi gli allevamenti biologici dove ci possono capitare per caso) è prodotta a partire da soia e mais geneticamente modificati importati da Stati Uniti, Canada e America Latina in quanto l'Italia produce solo l'8% della soia di cui necessita.
Bovino Belgian Blue (Blu Belga) |
Il 12 Giugno 2007 il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea ha approvato il nuovo regolamento per i prodotti biologici che AMMETTE una soglia di tolleranza per eventuali contaminazioni OGM fino allo 0,9%, senza l’obbligo di dichiararlo in etichetta, come già previsto dal 2003 per i prodotti convenzionali.
Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2009. Gli alimenti biologici possono dunque continuare ad essere etichettati come tali anche se contaminati (max 0,9%) da materiale transgenico. Per mangimi geneticamente modificati si intendono mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM.
La normativa di riferimento del settore è rappresentata principalmente dai due regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004. Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi, definisce fra l’altro la procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di un OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM. Il regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
Come è noto, i mangimi OGM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione.
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi OGM, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono, sono costituiti, o sono prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. Il Regolamento (UE) N. 619/2011 stabilisce inoltre un limite tecnico dello 0,1% per la presenza di OGM per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Infine i mangimi OGM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.
Purtroppo in Italia come in Europa sulle etichette dei prodotti eduli di derivazione animale non si trova scritto: Proveniente da animali allevati con OGM perchè la normativa lo permette. Un vuoto legislativo che potrebbe essere colmato da un semplice Decreto Ministeriale tanto per permettere le scelte consapevoli al Consumatore.