Fare Verde Onlus Monte San Giovanni Campano riassume brevemente l'iter legislativo che ha portato a giusta decisione per l'istituzione dei Centri di Riparazione e riuso che però sono stati ignorati da quasi tutti gli Enti Locali e siccome non ci facciamo mancare nulla questa soluzione è stata IGNORATA completamente a Monte San Giovanni Campano.
La tematica legata alla gestione dei rifiuti è stato ed è argomento di lavoro per
Comunità Europea, Legislatore nazionale, Ministero dell’Ambiente, Associazioni Ambientaliste,
operatori e cittadini. Le disposizioni in materia di ambiente a livello
europeo (la Direttiva CE 98/2008), a livello nazionale (Piano Nazionale
di Prevenzione Rifiuti – Min. dell’Ambiente, 7/10/2013) e la stessa
Legge Quadro in materia di ambiente (art. 180 bis del D.Lgs 152/2006)
definiscono la priorità di azioni su cui intervenire negli anni futuri.
Trasversalmente a tutte le normative citate, emerge come la prima azione
individuata sia quella della prevenzione della produzione dei rifiuti.
Sebbene le realizzazioni esistenti siano in prevalenza di iniziativa
privata, la necessità di normare e stimolare la creazione di Centri di
Riparazione e Riuso ha spinto la Comunità Europea a prescrivere agli Stati membri delle direttive comunitarie
in cui è inclusa l'iniziativa pubblica. In particolare, l'art. 4 della
direttiva CEE 17/6/2008 definisce «una gerarchia dei rifiuti da
applicare quale ordine di priorità della normativa e della politica in
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti».
In Italia, il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152, modificato dal DLGS 3 dicembre 2010n. 205, GU n. 288 del
10-12-2010) al riguardo di ciò, il Decreto all'Art 179 prevede «criteri di priorità nella gestione dei rifiuti», nel comma 1 riporta:
«le pubbliche amministrazioni perseguono (…) iniziative dirette a
favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione
e della nocività dei rifiuti».
L'unico articolo che dovrebbe esserne direttamente correlato in
funzione della prioritaria prevenzione e riduzione è l'art. 6 dello
stesso Decreto, il quale specifica il solo «riutilizzo di prodotti e
preparazione per il riutilizzo di rifiuti». Infatti, nel comma 1
definisce che:
«le pubbliche amministrazioni promuovono (…) iniziative dirette a
favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo
dei rifiuti».
Il comma 1a collega la promozione a strumenti economici per cui sono
impiegabili le cosiddette imposte di scopo come la tassa sull'usa e
getta, mentre i commi 1d e 1e prevedono rispettivamente degli obiettivi
quantitativi e delle misure educative. Il comma 1b dispone:
«la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo» ma, nonostante il comma 1c ne abbia imposto
l'adozione entro giugno 2011, dopo un anno questa norma non è stata
ancora tradotta in iniziative concrete dalla quasi totalità delle
amministrazioni locali.
Bisogna evidenziare che la mancata attuazione del decreto è dovuta in
gran parte alle contraddizioni presenti nello stesso Decreto, in
particolare nella valenza giuridica da attribuire al termine "rifiuto".
Secondo il Testo Unico Ambientale qualsiasi oggetto è classificato come
"rifiuto" in funzione della necessità del "disfarsene" (art. 10 DGLS
205/2010) a prescindere dal potenziale riutilizzo diretto o previa
riparazione:
«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».
La norma riproduce la Circolare del Ministero dell'Ambiente
28.06.1999 (poi adottata dal DLGS 152/2006, Parte Quarta,
rispettivamente allegati B e C) per cui «un soggetto si disfa di qualche
cosa quando è in atto o è stata effettuata un'attività di smaltimento o
di recupero». Va specificato che nel Testo Unico Ambientale le
operazioni di "smaltimento" e "recupero" collegate all'art. 10 non
comprendono il riutilizzo.
La contraddizione è quindi nell'interpretazione del termine
"disfarsi", nelle opinabili intenzioni del "detentore" e nell'esclusione
di qualsiasi operazione di riutilizzo. La disciplina previgente (art.
14, DLGS 138/2002) recepiva la direttiva CEE/91/156 già presente nel
"decreto Ronchi" (art. 6, comma 1, lettera a, DLGS 22/1997) che
prescriveva come "rifiuto" «...qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del
presente decreto e di cui il detentore si disfaccia o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi».
L'abrogazione dell'allegato A (art. 264, DLGS 152/2006, sostituito
con art. 10, DGLS 205/2010) è stata più volte richiamata in sede
comunitaria fino alla condanna dell’Italia da parte della
Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Sez. III 18 dicembre 2007, Commissione/Italia). Le motivazioni pertinenti ai fini del riutilizzo sono:
- il verbo «disfarsi» deve essere interpretato considerando le
finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, sia la tutela
della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della
raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito
dei rifiuti, sia un elevato livello di tutela e l'applicazione dei
principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18
aprile 2002, Palin Granit);
- l'applicazione delle direttive in tema di rifiuti non può dipendere
dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione
economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di
cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso).
Una volta che la Corte di Giustizia Europea ha dipanato la matassa non si riesce a comprendere per quale sacrosanto motivo gli Enti Locali disattendono una marea di Leggi dello Stato dal 2011. Sono quattro gli anni persi per le opportunità lavorative che si sarebbero prodotte se ci fosse stata la volontà di realizzare le strutture che sono imposte dalla Legge. Fare Verde Monte San Giovanni Campano crede ancora negli uomini di buona volontà e auspica finalmente il cambiamento di rotta sperato e nello specifico che gli scarti vengano finalmente considerati una risorsa senza sotterfugi e/o demagogia. Potrebbe essere carino poi che finalmente le Amministrazioni rivedessero il sistema rifiuti mettendo fine alla pratica dissennata di sottrazione nelle tasche dei cittadini perchè attualmente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è solo un gioco di numeri impostato a titolo oneroso sulle quadrature delle nostre case. Se spesa ci dovrà essere che sia quella per lo spazzamento, per i rifiuti speciali pericolosi, per la parte indifferenziata e non lo stillicidio per metro quadrato che è stato fatto fin ora senza alcuna logica di riduzione del prezzo da pagare per chi viene chiamato dalla legge a DIFFERENZIARE. I Cittadini hanno bisogno di avere le bollette ridotte e di pagare quello che gli spetta tramite l'applicazione di una tariffa diversa da quella attuale in quanto è sacrosanto che in tanti a Monte San Giovanni Campano pagano anche se non producono rifiuti o frazioni di essi. Questo modo di fare maldestro è fuori dalla logica della legge che ha come obiettivo: CHI PIU' SPORCA PIU' PAGA.