MSGC – PORRINO –
BARRIERE ARCHITETTONICHE - Ci vorra’ il SESTO LOTTO per i
marciapiedi di Porrino? Pare proprio di si perche’ e’ prevista
dalla normativa vigente la rimozione delle barriere architettoniche
che in questo caso impediscono gli spostamenti alle persone con
limitata capacità motoria e sensoriale.
Fare Verde Gruppo di
Monte San Giovanni Campano ha oramai perso il conto del denaro
pubblico speso per costruire i marciapiedi e le relative barriere
architettoniche. Marciapiedi tutti regolarmente pagati ai numerosi
progettisti, alle ditte che li hanno realizzati e a chi li ha
collaudati come in una maledizione che identifica le persone meno
fortunate con il target di trappole create senza alcuno scrupolo
professionale.
In buona sostanza
nella frazione di Porrino e’ stato costruito un marciapiede in
discesa e alla fine della discesa c’e’ la trappola per
diversamente abili e per ipovedenti. Uno scalino alto piu’ di 40
centimetri che finisce in una sorta di depressione del terreno. Poco prima della trappola, in stile guerra del Vietnam, non
c’e’ neppure lo spazio per girare la carrozzina e nella bene augurata ipotesi che il diversamente abile si rendesse conto di poter rovinare in quel fosso per tornare
dietro dovrebbe procedere in retromarcia.
Una chiara e
indiscussa cattiva progettazione con tanto di mancanza di buonsenso
che preclude il transito ai diversamente abili e crea pericolo per
una vera e propria trappola dedicata agli ipovedenti a fronte delle
cifre a 5 zeri spese per realizzare marciapiedi e relative barriere architettoniche a Porrino. Opera pubblica che
può essere presa sicuramente come esempio di tutto quello che NON si deve fare nella progettazione, nella direzione dei lavori e nel collaudo.
Fare Verde a questo
punto ritiene auspicabile lo stanziamento di denaro pubblico per il
SESTO lotto dedicato a quei marciapiedi in modo da poter abbattere le barriere architettoniche
insormontabili create con tanta superficialita’ dai progettisti “di
provata esperienza” scelti dal Comune per realizzare quella magnifica
opera pubblica.
Nel frattempo pero’
si consiglia ai tecnici progettisti, ai vari direttori dei lavori e ai collaudatori di dare una
sbirciatina alle leggi dello STATO che in questo caso prevedono:
La
dichiarazione di inagibilita’ dell’opera realizzata (in questo
caso il marciapiede), sanzioni per il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza.
A tal
proposito si trascrivono quegli articoli di quelle leggi che
evidentemente non hanno nessun valore a Monte San Giovanni Campano dove nell’immaginario collettivo della popolazione oramai sono vigenti
leggi proprie emanate direttamente dal Feudatario.
In Italia, invece, quando si realizzano le opere pubbliche ci
sono alcune leggi da rispettare che prevedono sanzioni per chi non ne
tiene conto:
-
Sanzioni
previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento,
del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'Art.82.7
del DPR 380/2001 (Codice dell'edilizia).
- Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell'Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell'Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione "degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti" per l'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.
- Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.
- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.
- Poiché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4). A parte il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), l'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente in relazione agli edifici e spazi pubblici è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito soltanto i commi che concernono l'argomento trattato.
- Art.
1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e
quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Questa norma
riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del
D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).
Art.
1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi
pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a
quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano
altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità
e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in
parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso
pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI".
Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi.
(Cicerone)
(Cicerone)
Scalino di oltre 40 cm alla fine del marciapiedi. Hanno fatto anche gli spiritosi abbozzando la discesa per la carrozzina dei diversamente abili.
Nessun commento:
Posta un commento