domenica 7 novembre 2021

MSGC - La prepotenza di chi costruisce abusivamente termina dove inizia la libertà di tutelare l'Ambiente.

 

MSGC - " Il testo unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) prescrive l'acquisizione al patrimonio comunale di ogni immobile costruito senza permesso, ove sia inutilmente trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica al trasgressore dell'ingiunzione comunale a demolire la costruzione o a ripristinare lo stato dei luoghi. Decorso tale termine il Comune procede con l’accertamento dell’inottemperanza, in un verbale redatto dai funzionari comunali, che va notificato all’interessato. Con la redazione e la notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza si verifica direttamente e automaticamente la perdita di proprietà del manufatto abusivo da parte del proprietario dell’immobile e l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune, in quanto il verbale di accertamento dell’inottemperanza, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 380/2001, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Il provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del testo unico dell'edilizia n. 380/2001 è l'atto che sanziona l’inottemperanza alla demolizione, mentre la scelta di mantenere l’immobile abusivo per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici è atto successivo rientrante nella competenza del Consiglio comunale (art. 7, comma 5, L. n. 47-1985).
L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura quale atto privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere e di conseguenza da giustificare ".
Fare Verde come procederà: 
Siccome la prepotenza di chi costruisce abusivamente termina dove inizia la libertà di riunirsi in Associazione per tutelare l'Ambiente dovrà risultare logico e conseguenziale l'esposto alle numerose Autorità competenti (anche a quella indipendente) per capire quanti immobili abusivi sono stati acquisiti dal Comune , quanti beni immobili abusivi sono stati trascritti come proprietà immobiliare del Comune e quanti immobili abusivi sono risultati di interesse pubblico e perciò non demolibili per cui c'è stata ua decisione specifica in Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni. Il tutto finalizzato anche all'applicazione del DL n.133/2014 Sblocca Italia, per i tre nuovi commi all'articolo 31 del Testo unico edilizia, che ha introdotto pesanti sanzioni, da 2.000 a 20 mila euro, per chi non demolisce o ripristina lo stato ante operam nei termini di legge.
 
 
Abuso edilizio ripristinabile
 

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